Antifrode assicurativa: il Tribunale di Padova rigetta un’altra domanda in tema di “assicurazione della sospensione della patente di guida”.

Antifrode assicurativa: il Tribunale di Padova rigetta un’altra domanda in tema di “assicurazione della sospensione della patente di guida”.
19 Dicembre 2016: Antifrode assicurativa: il Tribunale di Padova rigetta un’altra domanda in tema di “assicurazione della sospensione della patente di guida”. 19 Dicembre 2016

La garanzia “sospensione patenti di guida” torna all’attenzione dei Giudici del Triveneto, questa volta in relazione alla domanda di un assicurato dai connotati davvero singolari. Il titolare di una ditta individuale si era assicurato per il rischio della sospensione delle patenti di guida di sette persone che asseriva essere sue dipendenti. Come rileva la sentenza n. 2579/2016 del Tribunale di Padova, cinque dei titolari delle suddetti patenti “nel giro di poco più di quattro mesi” si erano visti infliggere la sanzione amministrativa della sospensione per infrazioni identiche (violazione dei limiti di velocità, per aver tenuto un’andatura eccedente di oltre 60 km/h). L’assicurato aveva poi agito giudizialmente per ottenere il pagamento di tre degli indennizzi (€ 36.000,00 ciascuno) di cui sosteneva di essere creditore nei confronti dell’assicuratore, proponendo tre distinti ricorsi per decreto ingiuntivo, depositati lo stesso giorno in cancelleria. Il Tribunale, chiamato a decidere una delle opposizioni a decreto ingiuntivo proposte dall’assicuratore, accogliendo quest’ultima, ha revocato la relativa ingiunzione di pagamento. Il Giudice patavino ha infatti ritenuto che “la domanda svolta in sede monitoria” fosse “improcedibile” per evidente abuso del processo, dovuto all’artificioso “frazionamento del credito” per la parcellizzazione delle singole pretese indennitarie derivanti dallo stesso contratto, che aveva dato luogo a distinti procedimenti “con unilaterale modificazione peggiorativa della posizione del debitore”. A questo fine il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. civ. Sez. Un. N. 23726/2007 e successive), ma non ha mancato di osservare che la scomposizione dell’azione giudiziale così attuata denotava altresì “l’intento di sottrarre in tal modo al giudice la possibilità di rendersi conto sin dall’esame del ricorso monitorio della particolarità del caso di specie, caratterizzato dalla sopravvenuta sospensione di ben cinque patenti di guida nel giro di poco più di quattro mesi, ogni volta per infrazioni al limite di velocità tali da comportare una durata della sanzione pari al massimo di mesi sei, con susseguente maturare dell’apparente diritto ad un’indennità dell’assai cospicuo importo di € 180.000,00”. Merita inoltre di essere sottolineato che il medesimo assicurato, come era stato documentato in causa, aveva stipulato analoghe garanzie anche presso altri assicuratori (senza comunicarlo né a quello che era stato destinatario delle tre ingiunzioni di pagamento anzidette, né agli altri), sicché per i suddetti “sinistri”, grazie a tale pluralità di coperture assicurative, avrebbe potuto incassare complessivamente una somma vicina ai € 500.000,00…

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